Bruno Mafrici su prescrizione del diritto al risarcimento del danno

Dies a quo, termini di decadenza e onere della prova per la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Cos’è la prescrizione del diritto e come funziona? Ce ne parla Bruno Mafrici nel blog per avvocato insieme al team di blogger di Milano.

Preliminarmente occorre precisare cosa si intende con il termine “prescrizione”

La prescrizione è un mezzo con cui l’ordinamento giuridico opera l’estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (art. 2934 c.c.). L’ordinamento non consente che i terzi rimangano in una situazione permanente di incertezza sulla volontà del titolare di esercitare o meno il proprio diritto; e pertanto, trascorso un certo termine senza che il titolare abbia esercitato il proprio diritto, ricollega a questo comportamento la perdita del diritto per una presunzione assoluta di rinuncia al diritto stesso. Gli elementi della prescrizione sono: la disponibilità del diritto, il termine di decorrenza, il tempo.

La regola di base è che tutti i diritti sono soggetti a prescrizione estintiva ma ne sono esclusi i diritti indisponibili come ad esempio di diritto di proprietà che non è soggetto alla prescrizione estintiva quanto piuttosto all’istituto della prescrizione acquisitiva; ovvero all’usucapione.

Il presupposto della prescrizione è quindi l’inerzia del titolare del diritto soggettivo. In tal senso la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere esercitato (dies a quo).

A seconda della durata possiamo distinguere due diversi tipi di prescrizione ovvero quella ordinaria e quella “breve”: la prima trova applicazione laddove la legge non dispone diversamente e matura in 10 anni come stabilito dall’art. 2946 Cod. Civ. È poi stabilito un termine ventennale per l’usucapione ovvero per l’estinzione dei diritti reali su cosa altrui. I termini più brevi sono quelli invece stabiliti per altre categorie di rapporti e giustificati dalla peculiarità dei relativi casi cui fanno riferimento e sono di 5 anni.

Continua a leggere nel blog dell’Avv. Davide Cornalba

Come approfondito in modo specifico anche dall’Avvocato Cornalba Davide nel suo blog al fine di stabilire quale sia il termine di prescrizione da applicare al caso concreto occorre individuare il tipo di responsabilità ovvero se contrattuale o extracontrattuale. È semplice distinguere le due in quanto nel primo caso la responsabilità sarà collegata direttamente ad un inadempimento di una obbligazione preesistente mentre nel secondo caso occorre che vi sia un elemento in più: la colpevolezza (art. 2043 Cod. Civ.) ovvero l’ingiustizia del danno causato.

Per la richiesta di risarcimento danno da illecito extracontrattuale il Codice Civile prevede la prescrizione breve di 5 anni i quali possono essere ridotti a 2 nel caso di danni derivanti da circolazione dei veicoli.

Se, tuttavia, il fatto dannoso dal quale deriva il danno costituisce reato il termine di prescrizione sarà più lungo e verrà applicato anche all’azione civile di risarcimento.

Per la responsabilità contrattuale è previsto, invece, il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 Cod. Civ.

La distinzione tra le due diverse forme di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, oltre che in termini di prescrizione assume rilievo sull’onere probatorio.