
Gran parte di noi, solo per il fatto di possedere una patente di guida per poter condurre un veicolo e circolando liberamente, è soggetto alla prova dell’alcol test, ovvero un accertamento qualitativo posto in essere dalle Forze dell’Ordine tramite prelievo o con etilometro, al fine di verificare la presenza ed, eventualmente, il tasso di alcol presente nel sangue, in modo da accertare il rispetto dei limiti fissati dalla legge ai sensi dell’art. 186 CdS.
A tal riguardo è bene sottolineare che la guida in stato di ebbrezza contemplata dal medesimo articolo di legge, prevede gravi sanzioni sia penali che amministrative per chiunque venga trovato oltre i limiti prefissati.
Lo strumento tramite il quale la pattuglia, durante i controlli stradali, accerta nell’immediatezza il tasso alcolemico dei conducenti di veicoli, è l’etilometro, un apparecchio che consente di determinare la quantità di alcol nel sangue, sulla base della quantità di alcol nell’aria, con un’unità di misura in grammi su litro.
Negli anni lo strumento si è rilevato sufficientemente preciso ma, in taluni casi, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha messo più volte in dubbio l’affidabilità dell’alcol test mediante etilometro, dando luogo a diversi contenziosi.
In sede di controllo, le autorità preposte, vale a dire Carabinieri, Polizia stradale, Polizia Municipale, ecc., eseguiranno due verifiche sul conducente, distanziate dall’arco temporale di 5 minuti, intervallo di tempo previsto dall’art. 375 del codice della strada, con lo scopo di individuare un’ipotetica curva alcolemica, su cui considerare rilevante ai fini del controllo, il valore inferiore delle due misurazioni constatate nei confronti del soggetto alla guida del veicolo.
Nell’ambito delle procedure di controllo, gli operanti che assumono una veste di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, prima di procedere all’alcol test, ai sensi dell’art. 114 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, hanno l’obbligo di avvisare la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, anche se non ha comunque l’obbligo di attendere l’arrivo del difensore dell’indagato per procedere all’accertamento, anche nel caso l’avvocato sia stato portato a conoscenza e vuole essere presente durante l’esecuzione del controllo.
Le motivazioni che inducono gli operanti a procedere anche in assenza del difensore possono essere molteplici, come ad esempio il fatto che il difensore di fiducia non sia prontamente reperibile e tardi a raggiungere il suo assistito.
Tale ipotesi potrebbe configurare un caso di invalidità dell’esito fornito dall’etilometro, come più volte pronunciato dai giudici di merito con riferimento alla circostanza in cui l’alcol test venga effettuato a distanza di un ampio lasso di tempo trascorso tra il momento del fermo e quello dell’esecuzione del controllo. Tale tempistica, infatti, non consentirebbe di appurare con estrema precisione lo stato del tasso alcolico esistente al momento della guida del mezzo.
Discorso diverso è se il ritardo dell’esecuzione del controllo sia imputabile invece alla condotta del conducente, in questo caso infatti la causa di nullità non può essere eccepita dal soggetto controllato.
È importante sottolineare che, sulla questione, la Corte di Cassazione si è espressa in merito, chiarendo che in mancanza di tale avviso, l’accertamento tecnico posto in essere può essere inficiato.
L’avviso all’indagato circa la facoltà di farsi assistere da un difensore vale anche nel caso in cui, a seguito di un incidente stradale, il conducente sia trasportato all’ospedale e l’alcoltest venga eseguito dal personale medico della struttura sanitaria, come atto dovuto richiesto dalla pattuglia intervenuta sul posto.
Questione diversa, invece, se a seguito dell’incidente, l’analisi del sangue da cui è rilevabile anche il tasso alcolemico presente nel corpo del soggetto che era alla guida del veicolo, venga effettuata direttamente e autonomamente dai medici che operano secondo le procedure del pronto soccorso della struttura ospedaliera; in questo caso, l’esame non è mirato alla ricerca di una prova del reato di guida in stato di ebbrezza ma bensì alla cura della persona, pertanto non sussiste alcun obbligo di avviso al paziente circa la facoltà di farsi assistere da un difensore – in quanto non vengono meno le garanzie difensive del paziente stesso, anche se poi gli esiti del prelievo del sangue potranno essere utilizzati dal Pubblico Ministero in sede di dibattimento per l’accertamento del reato.
Sul tema sono state emesse numerose sentenze le quali, nel tempo, hanno dimostrato un orientamento univoco e hanno consentito di chiarire aspetti rilevanti sulle procedure attuative come, ad esempio, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 47761/2018, cita il fatto che la polizia giudiziaria non è obbligata a dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, quando gli accertamenti qualitativi sono di tipo non invasivo, effettuati tramite apparecchi portatili alcol blow, poiché questi apparecchi hanno una funzione solo di accertamento preliminare rispetto ad un accertamento eseguito mediante etilometro.
In conclusione, è opportuno precisare che l’avviso al conducente è comunque limitato ai soli atti previsti dall’art. 365 del C.P.P. Infatti, non è necessario l’avviso relativo all’assistenza del difensore se si procede esclusivamente ad attività di controllo non invasive, pertanto, allo stato dei fatti, è richiesto un minimo di buon senso da parte del conducente che cercherà di non ostacolare gli operatori nel corso delle loro funzioni di controllo, i quali senza dubbio valuteranno con la proverbiale oculatezza le procedure migliori da adottare. Nel caso di imprecisioni nella rilevazione degli accertamenti o nel caso in cui il conducente non sia stato avvisato dei propri diritti, questo potrà avvalersi il prima possibile di un avvocato (clicca qui per un’idea su un preventivo avvocato per questa specifica tipologia di intervento).